Giornata Mondiale

del Bambino 2013

“L’umanità deve all’infanzia il meglio di ciò che ha da offrire“ Queste le  parole pronunciate a New York, il 20 novembre 1989, dall’allora Segretario Generale Kofi A. Annan, di fronte al’Assemblea delle Nazioni Unite, nel giorno che decretò l’approvazione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.
Una decisione storica, eppure solo un piccolo tassello nel lento e graduale cammino verso il riconoscimento dei diritti umani dell’infanzia. La prima Dichiarazione dei diritti del fanciullo (altrimenti nota con il nome di “Convenzione di Ginevra”) fu redatta nel 1924 dalla Società delle Nazioni Unite, in seguito alle devastanti conseguenze prodotte dalla Prima guerra mondiale. Essa fa riferimento alla preesistente Carta dei Diritti del Bambino, scritta nel 1923 da Eglantyne Jebb, dama della Croce rossa, e fondatrice di Save the Children. Successivamente, con l’istituzione dell’ONU, la dichiarazione è stata approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989, nacque così la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia cui aderiscono oggi 193 i paesi al mondo, tra i quali, dal 27 maggio 1991, anche l’Italia.
I diritti garantiti dalla Convenzione sono raccolti in un documento onnicomprensivo senza distinzioni né suddivisioni, poiché ogni articolo è di uguale importanza, indivisibile, correlato agli altri e interdipendente. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia rappresenta altresì il primo strumento di tutela internazionale che sancisca nel proprio testo le diverse tipologie di diritti umani: civili, culturali, economici, politici e sociali, nonché quelli concernenti il diritto internazionale umanitario. Esso recita in apertura «ai sensi della presente Convenzione si intende per bambino ogni essere umano avente un’età inferiore ai 18 anni» e prosegue mettendo in luce dibattiti e compromessi riguardo alla protezione del bambino prima della nascita. 

I quattro principi fondamentali della Convenzione sono:

Principio di non discriminazione: – sancito all’art. 2 – impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori;

Superiore interesse del bambino: – sancito dall’art. 3 – prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente;

Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo: – sancito dall’art. 6 – prevede il riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l’impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo;

Ascolto delle opinioni del bambino: – sancito dall’art. 12 – prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale.